Categorie
Varie

CITES: cosa comporta per i restauratori del legno.

Sono stati aggiornati gli allegati alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.).

Questo allegato, la Notifica del Segretariato n. 63/2016, elenca le modifiche alle appendici decise dalla 17A Conferenza delle Parti della C.I.T.E.S., che saranno a breve incluse negli allegati del Reg. (CE) n.338/97.

cites La Convenzione prevede che si possono importare e/o (ri)esportare animali e piante, loro parti e prodotti derivati inclusi nelle Appendici della CITES e negli Allegati dei Regolamenti Comunitari solo se autorizzati.

Vengono, infatti, richiesti permessi che riportano dati precisi in riferimento alle specie che si intendono movimentare (esempio: data di rilascio e di validità, denominazione scientifica e comune della specie, descrizione esatta della merce e gli estremi dell’origine/provenienza della medesima, etc.).

In Italia i certificati sono rilasciati dal Corpo forestale dello Stato e dal Ministero dello sviluppo economico.

Le violazioni della Convenzione sono punite con le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa C.I.T.E.S., indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.

La legge 150/92 configura l’inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l’arresto o l’ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti.

Si affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull’applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate ed i Servizi C.I.T.E.S Territoriali.

citesNella predetta nota si evidenzia, inoltre, che i soggetti tenuti alla compilazione del registro di detenzione di cui al D.M. 8 gennaio 2002 che detengano esemplari di specie animali e vegetali (o prodotti derivati) di nuova inclusione negli allegati A e B al regolamento 338/97, dovranno riportare tali specimen sul registro entro trenta giorni dall’entrata in vigore dei nuovi allegati.

Chi ne fosse sprovvisto potrà richiedere tale registro al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente per territorio.

citesIn una nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, autorità nazionale responsabile in via principale dell’applicazione della C.I.T.E.S., si fa presente che, ai sensi dell’art. 5 bis della legge 7 febbraio 1992 n. 150, coloro che detengano esemplari delle nuove specie iscritte nell’allegato A del regolamento338/97 dovranno farne denuncia al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – seconda serie speciale – del regolamento comunitario che modificherà i citati allegati al regolamento 338/97.

Ovviamente i prodotti che acquistiamo, essenze lignee esotiche necessarie per il reintegro di lacune nei componenti di arredo di inizio secolo XX, sono regolarmente certificati, quantomeno il venditore è in possesso dei regolari permessi.

Il problema nostro nasce per tutti quei residui di acquisti che abbiamo fatto tanto tempo fa, di cui, essendo passati più di dieci anni1, non siamo più in possesso di fattura d’acquisto, e non siamo in grado di dimostrare la provenienza del materiale.

CNA Artistico Nazionale incontrerà a breve i ministeri competenti (MISE e Ambiente), l’Agenzia delle Dogane e il Corpo Forestale per approfondire la materia.

 


-1 – I documenti debbono essere conservati per 10 anni; personalmente, anche per esigenza di spazio, rimuovo le fatture nell’11° anno.